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February 21, 2020 - DI Admin

SITO WEB: Dati obbligatori e deducibilità fiscale

Il sito web è ormai diventato un elemento fondamentale come vetrina per il marketing di aziende e professionisti.
Per non commettere degli errori è importante conoscere quali siano le informazioni da inserire all’interno del sito web e il corretto inquadramento fiscale dei costi sostenuti per la realizzazione.

    SITO WEB: QUALI SONO LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE?

Il codice civile prescrive le informazioni da indicare negli atti e nella corrispondenza e quindi anche in un sito web, in quanto strumento di comunicazione dell’azienda.
L’art. 35 del DPR 633/72 prevede espressamente l’obbligo di inserire sempre la partita Iva.
E’ altrettanto importante inserire il consenso informato relativo al trattamento dei dati personali e della privacy (art. 161 D.lgs. 196/2003).
Infine va notificato all’utente l’uso di eventuali cookie che memorizzano i dati di navigazione secondo la normativa relativa al D.lgs 28.5.2012 n. 69 e 70.

DITTE INDIVIDUALI

Per le ditte individuali, l’articolo 2199 del codice civile prevede l’indicazione di:

    numero di partita Iva e codice fiscale
    registro delle imprese presso il quale l’azienda è iscritta e numero iscrizione

SOCIETA'

L’art. 42 della legge 88/2009 ha modificato l’art. 2250 del Codice civile tracciando i dati societari che devono essere indicati negli atti e nella corrispondenza.
<color:red;>Società di persone
Nel caso di società di persone come Ss (società semplici), Snc (società in nome collettivo), Sas (società in accomandita semplice) è necessario indicare:

    ragione sociale
    indirizzo della sede legale della società
    codice fiscale/numero di partita iva
    ufficio del Registro delle Imprese presso cui la società è iscritta ed il numero di iscrizione (REA)
    eventuale stato di liquidazione della società

Società di capitali
Nel caso di società per azioni (Spa), società a responsabilità limitata (srl) e società in accomandita per azioni (Sapa) è necessario indicare:

    ragione sociale
    indirizzo della sede legale della società;
    codice fiscale/numero di partita iva
    ufficio del registro delle imprese presso presso cui la società è iscritta ed il numero d’iscrizione (REA)
    valore del capitale sociale versato, come risulta esistente dall’ultimo bilancio
    eventuale stato di liquidazione della società
    l’indicazione che la Società ha un socio unico (solo per Spa e Srl)

L’indirizzo di Posta elettronica certificata non fa parte dei dati obbligatori elencati dalla normativa. E' comunque preferibile pubblicarlo per adempiere agli obblighi di trasparenza.

    IN CHE PARTE DEL SITO DEVONO ESSERE INSERITI?

La Partita Iva va inserita nella home page del sito web.
Gli altri dati è sufficiente che siano reperibili nel sito e quindi potranno essere collocati a piacimento del titolare



    QUALI SONO LE SANZIONI PER CHI OMETTE DI INSERIRE TALI INFORMAZIONI ?

L’art. 2630 del c.c. prevede che in caso di mancata indicazione dei dati obbligatori negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032,00 €.
Nel caso in cui non venga indicata la p.iva nella home page del sito internet si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 €.
La sanzione sarà a carico del proprietario del sito web che è l’unico responsabile dei contenuti nel sito web.

    POSSONO ESSERE DEDOTTI I COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO ?

Non esiste una norma fiscale e civilistica ad hoc che regoli la deducibilità dei costi per la realizzazione di un sito internet.
E' dunque necessario fare riferimento ai principi generali tenendo conto che il trattamento dei costi è strettamente correlato alle diverse tipologie e finalità dei siti web.
Possiamo distinguere tre tipologie di siti:

    Sito vetrina: sito di contenuto meramente informativo, che si limita a indicare il recapito, l'attività svolta e in maniera generica, i prodotti e servizi forniti da una data impresa o professionista;
    Sito pubblicitario: sito per la consultazione delle offerte commerciali e dei prodotti aziendali salva la possibilità di contattare l’azienda al recapito fisico per gli acquisti;
    Sito E-commerce: sito che consente l’acquisto dei beni e servizi offerti dall'azienda direttamente on-line oltre alla possibilità di consultazione e visualizzazione, attraverso una piattaforma di e-commerce completa.

I costi sostenuti per la realizzazione del sito web, sotto il profilo contabile e fiscale, possono essere assimilati alle spese di pubblicità oppure ad oneri pluriennali a seconda delle caratteristiche del sito web.

    SPESE DI PUBBLICITA

Le spese per la realizzazione del sito vetrina e sito pubblicitario sono di pubblicità in quanto hanno una funzione di promozione dell’attività dell'azienda e di necessaria presenza sul web al fine di diffondere il nome ed incrementare le vendite.  L’art. 108, co. 2 del Tuir prevede la facoltà di scegliere fra la deducibilità integrale nello stesso esercizio di sostenimento del costo o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. In via residuale, nell'ipotesi in cui il sito sia effettuato con la sola finalità di fornire agli utenti un’immagine positiva dell’impresa e della sua attività, le spese per la realizzazione di tali tipologie di siti assumono la qualifica di spese di rappresentanza.  In tal caso i costi sono deducibili entro il limite determinato in misura percentuale variabile in relazione all’ammontare dei ricavi della gestione caratteristica (art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986). Ferma restando la totale indetraibilità dell’IVA (ex art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972).

    ONERI PLURIENNALI

Le spese per la realizzazione del sito di e-commerce sono considerate spese pluriennali in quanto il sito è funzionale alle vendite di beni e servizi sul web in grado di generare futuri benefici economici. Le spese dovranno essere capitalizzate e considerate come “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”. Ai fini fiscali l’art. 103 co. 1 del TUIR precisa che possono essere dedotti in misura non superiore al 50% del costo e quindi per un periodo minimo di ammortamento fiscale di due esercizi.
Nel caso in cui le spese per la realizzazione del sito e-commerce possono essere configurate come un’espansione dell’attività aziendale verso direzioni mai intraprese tali spese potranno essere considerate "costi di impianto e di ampliamento". Ai fini fiscali l’art. 108 co. 3 del TUIR dispone che possono essere dedotte entro i limiti della quota attribuibile a ciascun esercizio quindi ammortizzate in un periodo massimo di cinque esercizi.

ATTENZIONE!

Nel caso in cui ci sia l’integrazione di diversi tipologie di sito è opportuno farsi rilasciare una lettera di attestazione dal realizzatore del sito ed il relativo consulente che certifichi la parte di costo riferibile all'implementazione del sito vetrina rispetto al costo di implementazione del sistema gestionale al fine di poter suddividere la parte di spese assimilate a quelle di pubblicità da quelle con carattere pluriennale.

COSTI DI MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SITO

Tutti i costi di mantenimento e gestione del sito (costi di rinnovo del dominio, canoni di utilizzo dello spazio web ecc.) sono costi operativi ricorrenti che andranno iscritti a conto economico e dedotti in ragione della specifica tipologia di sito.

L'IVA PUO' ESSERE DETRATTA

Si precisa che l'Iva sui costi per la realizzazione del sito e per l'aggiornamento può essere detratta al 100% in quanto è un costo inerente all'attività aziendale salvo quanto specificato per le spese di rappresentanza